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== Riferimenti normativi == Il diritto di istruzione e integrazione nella scuola è sancito dalla Costituzione Italiana negli articoli 3, 34 e 38 dove si chiarisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli alla libertà, uguaglianza e al pieno sviluppo della persona, che la scuola è aperta a tutti e che gli inabili e minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.<ref>Mariani, Pagano 2012, p.457.</ref> Diverse leggi sono state emanate per garantire l'applicazione dei principi sanciti dalla Costituzione. === Storia === In Italia il percorso di riconoscimento dell'integrazione nella scuola inizia con quella per gli alunni con handicap alla fine degli anni Sessanta. Agli inizi del Novecento, per gli alunni con deficit fisici o mentali, esistevano scuole di differenziazione, le classi speciali (entrambe istituti per «fanciulli aventi determinate minorazioni fisiche o psichiche e ragazzi anormali») e le classi differenziali (per «alunni nervosi, tardivi, instabili»)<ref>Buscema e altri 2022, p.109.</ref> Successivamente, con legge 1859/62 e il successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 22 dicembre 1967, sono state introdotte le classi differenziali anche nella scuola media unica e viene specificato che coloro che hanno anormalità somato-psichiche sono indirizzati alle scuole speciali.<ref>Mariani, Pagano 2012, p. 471.</ref><ref>Nel 1962, grazie alla legge n. 1859, sparisce la distinzione fra scuola di avviamento professionale (improntata all’apprendimento del lavoro operaio e artigiano) e scuola media (il cui diploma di licenza permetteva l’accesso a tutte le scuole superiori) a favore della nascita della scuola media unica che garantisce un percorso di studi uguali per tutti (Mariani, Pagano 2012, p. 124).</ref> Una svolta decisiva a favore della democratizzazione dell’accesso all’istruzione è avvenuta per mezzo della legge 517 del 1977 che aboliva le classi differenziali e garantiva a tutti gli alunni con handicap la frequentazione delle scuole elementari e medie inferiori.<ref>https://www.museotorino.it/view/s/eda5a4a4b3bc4488ac992cf9adb45a76.</ref> A tale scopo, la legge prevedeva l’istituzione della figura dell’insegnante di sostegno a supporto degli alunni con minorazione psico-fisica, normava il numero massimo di alunni per classe e specificava quali fossero gli interventi obbligatori per l’integrazione degli alunni disabili da parte dello Stato e degli Enti Locali.<ref>Mariani, Pagano 2012, p. 131.</ref><ref>La legge 517 del 1977 agevolò anche l’espansione della scolarizzazione sul territorio nazionale perché rendeva illegale il lavoro minorile e prevedeva l’attivazione di corsi di studio di 150 ore per i lavoratori che non avevano conseguito il diploma di scuola media negli anni precedenti (Mariani, Pagano 2012, p. 125,126).</ref> A seguire, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 e della Circolare Ministeriale 262/88, venne assicurata la frequenza degli alunni portatori di handicap nella scuola secondaria di secondo grado.<ref>Calvino, Gradini 2012, p. 96.</ref> La legge che ha tutelato in maniera più dettagliata il diritto d’istruzione degli alunni con handicap è stata la legge 104/1992 o ''Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate''. Questa, oltre a dare la definizione di persona con handicap, norma nel dettaglio gli obblighi della scuola, da sola o in collaborazione con altri enti, al fine di garantire l’integrazione degli alunni disabili. Fra le indicazioni, l'insegnante di sostegno viene riconosciuto per la prima volta come docente co-curricolare della classe dove è inserito l’alunno/a al quale è assegnato; pertanto, diventa collaboratore e responsabile assieme agli altri docenti dell’integrazione e dell’istruzione nella classe. Secondo la legge 104/92 gli alunni con handicap possono frequentare la scuola dell’obbligo fino al 18° anno d’età ed è consentita una terza ripetenza per classe.<ref>Bertuglia, Fizzarotti e Scarcella 2012, p. 246.</ref> Fra le altre novità previste, la legge istituisce i GLHO (Gruppo di Lavoro sull’Handicap Operativo) che hanno il compito di redigere e sottoscrivere i documenti che esplicitano il percorso educativo in ottica di sviluppo completo della persona e della sua autonomia. Questi documenti sono: *Diagnosi Funzionale: la descrizione dettagliata della compromissione dello stato psicofisico dell’alunno/a *Piano Dinamico Funzionale: l'analisi dei punti di forza e debolezza per lo sviluppo potenziale dell’alunno/a *Piano Educativo Individualizzato: documento in cui vengono inseriti gli interventi per l’educazione, istruzione ed integrazione La legge 104/92 assegna alle Province e ai Comuni la responsabilità dell’assistenza individuale per gli alunni con handicap. A tutt’oggi nelle scuole italiane alcuni alunni disabili sono seguiti anche da personale educativo specializzato nell’assistenza alla persona e reclutato dai Comuni. Per l'integrazione degli alunni con disabilità, negli anni successivi, sono state emanate specificazioni che nel 2009 sono state riunite e riassunte nel Decreto del Presidente della Repubblica 122/2009 e nelle ''Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità'', nota MIUR prot. 4274, 4 agosto 2009.<ref>Mariani, Pagano 2012, pp. 460-466.</ref> Le pari opportunità nella scuola italiana per gli alunni stranieri sono state riconosciute da norme emanate nel tempo a partire dal Decreto del Presidente della Repubblica 722/1982 ove si normano le azioni per la formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti. Il percorso della loro integrazione passa poi per diverse Circolari Ministeriali negli anni Novanta (CM n.301/1989, CM n.205/1990, CM n.73/1994) fino alla Legge 189/2002 e alle ''Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri'' del 2006.<ref>Capuano, Storace, Ventriglia 2013, p.53.</ref> Nel 2010 la legge 170 definisce per la prima volta come DSA gli alunni con dislessia, disortografia, disgrafia, e/o discalculia e delega al sistema di istruzione il compito di individuare le modalità didattiche adeguate a formare e valutare gli studenti con queste caratteristiche. Ogni Istituto Scolastico, quindi, dovrà predisporre il documento utile (Piano Didattico Personalizzato o PDP) dove concordare con le figure coinvolte (docenti, operatori sanitari e genitori) il percorso educativo adeguato.<ref>Mariani, Pagano 2012</ref> === Stato attuale === Oggi, la legge di riferimento in materia di BES è la legge 107/2015 o ''legge sulla Buona Scuola''. Per l'attuazione della stessa sono stati emanati Decreti Legislativi; quelli che fanno riferimento alla promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità sono il Decrerto Legislativo 66/2017, il Decreto Legislativo 96/2019.<ref>Buscema e altri 2020, pp. 127-134.</ref>
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